image-back-ground-fima

Statuto

Statuto

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

Il nome della Federazione è FEDERAZIONE ITALIANA DI MATEMATICA APPLICATA (FIMA). La Federazione riunisce Associazioni scientifiche italiane inerenti la Matematica Applicata. La Federazione è una organizzazione scientifica senza fini di lucro e la sua durata è illimitata. Essa ha la sede sociale in Roma presso l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo (IAC) del CNR.

Art. 2 (Scopi)

La Federazione ha come scopi:
  • riunire, promuovere ed incentivare lo scambio scientifico, tecnico ed applicativo nel campo della Matematica Applicata;
  • favorire lo scambio di informazioni e le relazioni fra i vari Enti che si occupano di Matematica Applicata, promuovere la stipula di convenzioni con tali Enti e la partecipazione a organismi internazionali;
  • promuovere congressi, seminari e workshop;
  • favorire la ricerca scientifica e la costituzione di gruppi di ricerca;
  • incoraggiare e stimolare la diffusione e l’insegnamento della Matematica Applicata;
  • promuovere specifiche pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo della materia.

Art. 3 (Categorie di Associati, autonomia e modalità di adesione)

Gli Associati della Federazione sono singole Associazioni che condividono gli scopi di cui al precedente articolo e che hanno sottoscritto l’atto costitutivo o che hanno successivamente presentato domanda di adesione, approvata come sotto specificato. Esse sono rappresentate dai loro Presidenti pro-tempore o da loro delegati. All’atto della sua costituzione, nell’anno 2004, la Federazione riunì le tre associazioni scientifiche seguenti: AIRO, AMASES, SIMAI. Dall’anno 2017 aderiscono ulteriormente le associazioni scientifiche AILA e AIMETA. La Federazione garantisce la piena autonomia dei singoli Associati nel perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 4 (Organi)

Sono organi della Federazione:
  • Il Consiglio  Direttivo
  • Il  Presidente

Art. 5 (Composizione  e   Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e dai Presidenti pro-tempore delle singole Associazioni afferenti alla Federazione (o loro delegati). Esso delibera all’unanimità circa l’ammissione di nuovi Associati che abbiano presentato domanda di adesione ai sensi dell’Art. 3. La cessazione degli Associati avviene a seguito di dimissioni o per decisione presa all’unanimità dai restanti Associati. Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione economica della Federazione. Il Consiglio Direttivo coordina l’attività della Federazione nel perseguimento dei propri scopi istituzionali. L’eventuale scioglimento della Federazione deve essere deliberato all’unanimità dal Consiglio Direttivo e l’atto di scioglimento deve essere raccolto in sede notarile. In caso di riduzione degli Associati ad uno solo, sarà esso a deliberare al più presto con le forme sue  proprie.

Art. 6 (Nomina e Attribuzioni del Presidente)

La carica di Presidente della Federazione, che viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i Presidenti delle Associazioni facenti parte della FIMA eventualmente sostituiti dai corrispondenti delegati, ha la durata di due anni e non può essere coperta consecutivamente da membri della stessa Associazione. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza della Federazione di fronte a terzi ed esercita ogni altra attribuzione inerente alla carica, a norma di legge.

Art. 7 (Impegni degli Associati)

Gli Associati si impegnano al rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni e regolamenti emanati dagli organi della Federazione. Gli Organi deliberanti degli Associati stabiliscono un accordo di reciprocità in base al quale i soci di qualsiasi tipologia di ciascuno dei predetti Associati hanno facoltà di iscriversi a Convegni, Congressi, Giornate di lavoro e simili organizzati dagli altri Associati con le medesime condizioni e facilitazioni riservate ai soci dell’Associato che organizza.

Art. 8 (Risorse della Federazione)

Le risorse della Federazione sono costituite da contributi a qualunque titolo ricevuti direttamente, nonché da quanto deciso di attribuirle da parte dei Consigli Direttivi delle Associazioni afferenti. In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo delibererà sulla destinazione delle risorse residue, tenendo conto degli oneri latenti da fronteggiare.

Art. 9 (Modifiche allo Statuto)

Il presente Statuto può essere modificato dagli Associati, con decisione unanime.

Art. 10 (Norma conclusiva)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni degli Artt. 36 e segg. del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia. Roma, 27 Ottobre 2017 Per AILA, il Presidente, Prof. Antonio Di Nola Per AIRO, il Presidente, Prof. Daniele Vigo Per AIMETA, per il Presidente, Prof. Paolo Luchini, la Prof.ssa Sandra Carillo Per AMASES, il Presidente, Prof. Bruno Viscolani Per SIMAI, il Presidente, Prof. Luca Formaggia
Torna su